Barletta, Peschechera e Guglielmi sul consiglio comunale del 28 aprile
Sullo svolgimento del Consiglio comunale di giovedì 28 aprile, la Presidente del Consiglio comunale, Carmela Peschechera, e il Segretario generale del Comune di Barletta, Anna Maria Guglielmi, hanno illustrato in una nota al Prefetto Clara Minerva le ragioni che – in applicazione del vigente quadro normativo – hanno condotto alla dichiarazione di "seduta deserta".
In particolare, nella nota si osserva che l’art. 38 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, varato con D. Lgs. n. 267/2000, rinvia alla disciplina regolamentare il funzionamento dei Consigli comunali, anche per ciò che concerne il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, "prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco[…]" e che tale previsione legislativa è stata recepita dall’art. 24 del Regolamento di Consiglio del Comune di Barletta. La fattispecie che ha condotto alla dichiarazione di "seduta deserta" si aggancia alla previsione ex art. 27 comma 3 del regolamento consiliare che consente a ciascun consigliere comunale di chiedere "in ogni momento" la verifica del numero legale. Aperta la seduta con l’appello, e prima ancora che fosse affrontata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, è stata richiesta da un consigliere la verifica del numero legale.
Il Presidente del consiglio comunale ha, come da regolamento, proceduto a tale verifica, dalla quale è risultata una presenza di 9 consiglieri comunali oltre al sindaco (al quale, così come prevede la legge ed il regolamento, non va computato ai fini della determinazione del quorum strutturale richiesto per la validità della seduta). In applicazione del quadro normativo nazionale e locale, essendo venuto meno il numero minimo (undici) di presenti nel corso dell’adunanza, per gli argomenti rimasti da trattare si è dichiarata deserta la seduta, per cui gli stessi argomenti, in quanto non trattati, saranno oggetto della "seconda convocazione" del consiglio già fissata per il 30 aprile. Di tali circostanze - è stato comunicato al Prefetto - si è dato atto nel verbale della seduta dichiarata deserta.
In particolare, nella nota si osserva che l’art. 38 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali, varato con D. Lgs. n. 267/2000, rinvia alla disciplina regolamentare il funzionamento dei Consigli comunali, anche per ciò che concerne il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, "prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco[…]" e che tale previsione legislativa è stata recepita dall’art. 24 del Regolamento di Consiglio del Comune di Barletta. La fattispecie che ha condotto alla dichiarazione di "seduta deserta" si aggancia alla previsione ex art. 27 comma 3 del regolamento consiliare che consente a ciascun consigliere comunale di chiedere "in ogni momento" la verifica del numero legale. Aperta la seduta con l’appello, e prima ancora che fosse affrontata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, è stata richiesta da un consigliere la verifica del numero legale.
Il Presidente del consiglio comunale ha, come da regolamento, proceduto a tale verifica, dalla quale è risultata una presenza di 9 consiglieri comunali oltre al sindaco (al quale, così come prevede la legge ed il regolamento, non va computato ai fini della determinazione del quorum strutturale richiesto per la validità della seduta). In applicazione del quadro normativo nazionale e locale, essendo venuto meno il numero minimo (undici) di presenti nel corso dell’adunanza, per gli argomenti rimasti da trattare si è dichiarata deserta la seduta, per cui gli stessi argomenti, in quanto non trattati, saranno oggetto della "seconda convocazione" del consiglio già fissata per il 30 aprile. Di tali circostanze - è stato comunicato al Prefetto - si è dato atto nel verbale della seduta dichiarata deserta.