Ostuni. Prevenzione di innesco e propagazione degli incendi: il sindaco Coppola emette un’ordinanza
OSTUNI (BR). Su tutto il territorio agricolo e forestale della Città bianca, dal 1° giugno al 30 settembre prossimo, è vietata la bruciatura di stoppie, paglia, sfalci di potature e altro materiale proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole. A disporre le consuete misure, l’ordinanza n. 117 emessa in data di oggi (14 maggio) dal Sindaco Gianfranco Coppola. I proprietari, gli affittuari e i conduttori di terreni hanno l’obbligo di realizzare entro il 31 maggio di ogni anno fasce protettive non inferiori a 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo, per evitare che un eventuale incendio possa propagarsi. Gli enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire entro la data indicata il ripristino e la pulizia, anche meccanica, dei viali parafuoco. Per i proprietari e i gestori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, aziende agricole e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è obbligatorio realizzare entro il 31 maggio una fascia di protezione lungo il perimetro del proprio insediamento della larghezza di almeno 15 metri, che risulti sgombra da erba secca, arbusti e residui di vegetazione o di materiale facilmente infiammabile. Proprietari e affittuari di superfici destinate al pascolo, sono obbligati a realizzare, sempre entro il 31 maggio prossimo, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, o comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti.
Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni sono soggette a sanzione amministrativa come contemplato dall’art. 12 della legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016. Il Corpo dei Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme, perseguendo i trasgressori secondo i termini di legge.
Nel periodo dichiarato dalla Regione a rischio incendi, che coincide con la stagione balneare (1° giugno/30 settembre), la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata, mentre il Comune, anche su segnalazione degli organi di controllo preposti, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, disponendo il rinvio delle operazioni di bruciatura in considerazione delle condizioni e delle esigenze locali.
L’ordinanza rende pubblico il contenuto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 266 del 30 aprile ed è consultabile per i prossimi 60 giorni sul portale del Comune di Ostuni, all’interno dell’Albo Pretorio. Inoltre il contenuto sarà divulgato attraverso i manifesti istituzionali, che saranno affissi nei luoghi pubblici dell’intero territorio comunale.